Arzano e la sindrome rancorosa del beneficato. Storia di un paradosso……

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Nell’anno 2018, il Comune di Arzano ebbe a conferire un incarico prestigioso, con compenso faraonico, ad un noto avvocato, onde farsi difendere nella famigerata controversia recentemente conclusasi con ordinanza della Suprema Corte, mediante la quale i Massimi Giudici hanno accolto le avverse doglianze, facendo intravedere al Comune lo spettro del dissesto finanziario.

Nell’anno 2022, il medesimo avvocato ha collezionato altri due incarichi professionali di difesa del Comune di Arzano innanzi al TAR Campania.

L’Ente pubblico, insomma, trascurando l’auspicabile e saggio principio di rotazione, ha sottoscritto, in un breve arco temporale, ben tre contratti di patrocinio con lo stesso professionista.

Sarà stato riconoscente quest’ultimo per cotanta magnanimità?

Macché! La famigerata sindrome rancorosa del beneficiato è sempre in agguato. Inequivocabili i sintomi palesati dal legale privilegiato: i benefici che avrebbe dovuto entusiasticamente riconoscere sono stati ignorati al punto tale da vedere nel Comune di Arzano, sebbene suo benefattore, un Ente da affrontare e sfidare in altre arene. Tant’è vero che, l’anno scorso, il medesimo avvocato ha accettato di difendere, in due diversi procedimenti, alcune associazioni in lite con il Consorzio, di cui il Comune di Arzano fa parte. Eppure, il Comune non si è risentito affatto dell’affronto giudiziario, e, pochi giorni fa, ha – come è giusto che sia – provveduto anche al pagamento di due parcelle al “proprio” difensore. Che, tutt’oggi, ancora si trova ad espletare, incredibilmente, attività di patrocinio in tre giudizi che vedono coinvolto il Comune di Arzano innanzi al TAR Campania, al Tribunale di Napoli Nord e alla Corte d’Appello di Napoli: nei primi due, il Comune (unitamente agli altri enti consorziati) figura quale controparte del citato tribuno, mentre, nel terzo, esso Comune  è difeso da quest’ultimo.

Una commistione sanzionata dalla vigente normativa deontologica, anche qualora l’avvocato assuma incarichi contro un ex cliente prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto professionale. Figuriamoci quando – come accaduto nella vicenda narrata – lo stesso avvocato “attacca e difende” in giudizi contemporaneamente pendenti.

Anomalie di casa nostra!